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Palagonia, danno erariale: condannata l’ex giunta

L'ex sindaco, Fausto Fagone e i componenti della giunta firmarono la delibera per l'assunzione senza regolare concorso di un giornalista con qualifica di redattore capo

PALAGONIA. La Corte dei Conti ha condannato per danno erariale l'ex sindaco di Palagonia, Fausto Fagone e i componenti della Giunta che firmarono la relativa delibera ossia: Giuseppe Urzì, Gioacchino Rossitto, Bernardo Vaccaro, Vincenzo Pirracchio, Giuseppe Rivela, Giuseppe Bassotto, Floriana Mazzara, nonché il dirigente del settore Peronale, Francesca Sinatra, i quali dovranno pagare complessivamente 50 mila euro (la metà spetta solo all’ex primo cittadino), per danno erariale, nell’avere assunto e nominato caporedattore nel 2003 un giornalista senza regolare concorso. La Corte dei Conti ha stabilito che non si possono assumere giornalisti senza concorso nella pubblica amministrazione, nè tanto meno si possono nominare caporedattori.

La vicenda risale al luglio 2003, quando l’allora sindaco nominò Salvatore Reitano addetto stampa del Comune con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Contratto prorogato fino al 2007 per la “necessità di mantenere l'incarico di addetto stampa al fine di divulgare adeguatamente l'immagine del Comune attraverso i mezzi di comunicazione, comunicati stampa, avvisi e quant'altro ritenuto utile”. Il compenso iniziale di 750 euro passò a mille euro mensili, più 500 euro di spese per i viaggi. Nel luglio del 2007 la giunta municipale, su proposta del dirigente del Personale, bandì una “selezione riservata per la copertura di un posto di addetto Ufficio stampa”.

Il mese successivo Reitano divenne dipendente del Comune con la qualifica di capo redattore che – da marzo 2008 a ottobre 2011 - gli procurò un aumento di retribuzione per più di 88 mila euro. Un esposto diede il via alle indagini della Procura regionale della Corte de conti che citò sindaco e assessori in giudizio. Gli amministratori si sono difesi sostenendo che la stabilizzazione del giornalista non avrebbe prodotto alcun danno erariale visto che il posto di addetto stampa era previsto nella pianta organica. L’accusa, invece ha sostenuto che si può ricorrere alla nomina di esterni solo quando nessuno fra i dipendenti interni ha le professionalità per ricoprire l'incarico. Ed ancora: bisognava avviare “una selezione avente i connotati tipici del concorso, oppure l'imprescindibile salvaguardia dei principi di imparzialità e di buon andamento deve essere recuperata nel momento del consolidamento di quel rapporto, originariamente solo temporaneo, attraverso l'obbligatoria sottoposizione dell'aspirante dipendente di ruolo a prove selettive”.

L'ultima contestazione riguarda la delibera di giunta con cui venne deciso di applicare al giornalista il trattamento economico di caporedattore: “La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 127, comma 2, della legge regionale numero 2/2002 nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

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