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Chiesto giudizio per Ciancio, il Gip: no a eccezione e rinvia

CATANIA. E' stata aggiornata per il pomeriggio del prossimo 3 novembre, con la discussione del Pubblico ministero, l'udienza preliminare, davanti al Gup Gaetana Bernabò Distefano, per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo, per concorso esterno all'associazione mafiosa.

Il giudice ha rigettato l'eccezione presentata dai legali dell'imprenditore sulla nullità della richiesta spiegando, ha rivelato l'avvocato Carmelo Peluso, che "la data del 1982, anno in cui entra in vigore il reato, è implicita: a noi sta bene - ha aggiunto - e se sarà rispettata l'ordinanza significa che nessun atto antecedente a quella data potrà entrare nel processo".

I pm Antonino Fanara e Agata Santonocito hanno chiesto l'acquisizione di altri documenti: una dichiarazione resa ai Pm dal giornalista Walter Rizzo, che è stato anche ascoltato in commissione Antimafia, il decreto di sequestro di beni per 17 milioni di euro eseguito nel giugno scorso all'editore dalla guardia di finanza, e le dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo. La difesa si è riservata di potere eccepire sulla loro utilizzo. Il Gip non ha ancora fissato il calendario, ma sono previste almeno altre tre udienze: la prossima, il 3 novembre, per la discussione del Pm, e altre due, una per gli interventi delle parti civile e una per la difesa, ancora da stabilire.

L'eccezione era stata presentata in aula dall'avvocato Carmelo Peluso che ha contestato una difformità di contenuti tra l'avviso di conclusione indagini e la richiesta di rinvio a giudizio: "Nel primo - ha osservato il legale - si contestava il reato ritenendo che fosse stato commesso a partire dal 1982 a oggi, mentre nella seconda la data di inizio è scomparsa. Probabilmente per potere acquisire dichiarazioni successive del 'pentito' Francesco Di Carlo che parlano di fatti antecedenti al 1982. Ma prima di quell'anno - spiega il penalista - il reato non esisteva e secondo la giurisprudenza sul caso Contrada non può essere contestato che a partire dal 1994".

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