CATANIA. «Il provvedimento appare, nella sua struttura complessiva, immune dai vizi» e «ritenuto che il provvedimento impugnato appare supportato da idonea motivazione» lo si riforma «limitatamente oltre che al giorno della manifestazione, a quello precedente e al successivo» dall'evento sportivo e non «al generico giorni prima e dopo». Lo afferma quarta sezione del Tar di Catania sul Daspo disposto dal Questore di Catania nei confronti del presidente del calcio Catania, Antonino Pulvirenti, nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse per evitare la retrocessione della squadra in Lega Pro. Il Tar, con un'ordinanza cautelare, «ritiene il provvedimento supportato da idonea motivazione». «Il Legislatore - spiegano i giudici amministrativi - ha considerato rilevante ai fini della possibilità di adozione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive non è limitato a scongiurare meri episodi di violenza. Ritenuto che il reato associativo nel caso di specie è collegato a reati di sicura rilevanza proprio nell'ambito sportivo, di guisa che - scrive il Tar - appare indubbio il legittimo esercizio del potere volto a reprimere comportamenti, già per altro oggettivamente incontestabili, dissonanti rispetto alla finalità educativa e ricreativa propria dello sport in generale».. L'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso presentato dai legali di Pulvirenti è fissata per il 26 maggio del 2016.