Catania

Domenica 24 Novembre 2024

Elezioni all'Università di Catania, rinviata la decisione del Tar

Il Tar etneo, sul ricorso relativo alle elezioni del rettore dell'Università di Catania, oggi ha rinviato ogni decisione al 16 gennaio 2020, per "la novità e la complessità" della questione da trattare. Secondo i giudici, si legge nell'ordinanza, "per quel che concerne la presente fase cautelare" e "nei limiti dell'esame necessariamente sommario della stessa, la novità e la complessità, in rito e nel merito, delle questioni dedotte non si prestano a essere ivi delibate, necessitando un adeguato approfondimento proprio della fase di merito". Quanto alla sospensiva attesa dai professori Lucio Maggio e Attilio Toscano, inoltre, il Tar ha spiegato che "le esigenze cautelari dei ricorrenti possono ritenersi adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio di merito", che appunto è previsto esattamente fra quattro mesi, in udienza pubblica. Il presidente della Prima sezione, Pancrazio Maria Savasta, il 22 agosto, alla vigilia della prima data delle elezioni, senza entrare nel merito del ricorso, non aveva ravvisato l’urgenza per l’emissione d’un provvedimento cautelare monocratico e ne aveva rinviata la trattazione alla camera di consiglio del 12 settembre scorso, per una decisione collegiale. Secondo i ricorrenti il decreto d'indizione delle elezioni del decano degli ordinari catanesi, Vincenzo Di Cataldo, dopo le dimissioni dell’ex rettore Francesco Basile, rimasto coinvolto nell’inchiesta «Università bandita», non sarebbe legittimo. Il principale dilemma che il Tar dovrà chiarire a gennaio riguarda la vigenza o l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 264 del 1944 (a seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini 240/2010), norma, tra le altre, su cui il rettore facente funzioni Di Cataldo ha fondato l'avvio del procedimento elettorale, che lo scorso 26 agosto ha portato all'elezione a rettore del professore Francesco Priolo. Il "rettore eletto", si ricorda, è ancora in attesa di ricevere il decreto di nomina da parte del ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma. L’avvocato Vincenzo Reina, coordinatore dell’ufficio legale dell’Università di Catania, che con la sua collega Giuseppina Coniglione difende l’Ateneo, solo dopo la pubblicazione dell’ordinanza di oggi ci ha rilasciato una dichiarazione. Secondo Reina sostenere che «l’Università sia stata esclusa dalla fase cautelare è stato sbagliato sotto molteplici profili. Mi sembra necessario rimarcare che, nel nostro ordinamento, qualunque eventuale difetto di legittimazione processuale può essere sempre sanato con efficacia ex tunc - ha spiegato l’avvocato - ed era, dunque, impossibile che il TAR delibasse nella fase cautelare l’estromissione dell’Ateneo dal giudizio». La questione sulla «legittimazione processuale», a cui fa riferimento l’avvocato, riguarda l’assenza del parere del Consiglio d’amministrazione universitario propedeutico agli atti di direttore e rettore per conferire la procura ai legali e poter difendere l’Ateneo, ma sul punto Reina ha precisato: «Questi pareri non sono stati mai acquisiti per conferire gli incarichi di difesa». L’avvocato Reina ha continuato dicendo: «Nel verbale d’udienza è dato atto delle eccezioni processuali, il cui esame i giudici hanno correttamente rinviato all’udienza di merito ma, come detto, ciò non ci preoccupa perché, al più, dovremmo depositare una delibera e certamente non corriamo il rischio di estromissione dal giudizio». La delibera del Cda, leggendo l’ordinanza del Tar che rinvia al verbale d’udienza e alle disposizioni in esso contenute, a questo punto sembra necessaria, per come sostenuto dai ricorrenti, i professori Lucio Maggio e Attilio Toscano, difesi dagli avvocati Pietro Sciortino e Dario Riccioli. Infine, l’avvocato Reina ha spiegato le ragioni della replica solo dopo la pubblicazione dell’ordinanza: «Non ho potuto e voluto rimarcare tali concetti prima della pubblicazione dell’ordinanza e del verbale d’udienza per non violare la riservatezza della Camera di consiglio».

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