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Università Catania, confermata la nomina a rettore di Priolo

Il Tar etneo ha confermato la validità della nomina a magnifico rettore dell’Università di Catania, del professore Francesco Priolo, e la legittimità delle relative elezioni indette dal professore decano Vincenzo Di Cataldo, il cui ruolo i giudici hanno valutato «coerente con i principi di autonomia costituzionalmente garantita degli Atenei».

Secondo i ricercatori universitari-elettori Lucio Maggio e Attilio Luigi Maria Toscano, il decano non poteva indire quelle elezioni, motivo per cui ritenevano lesi loro diritti e adivano il Tar. Fra i motivi di ricorso, i due ricorrenti, assistiti dagli avvocati Pietro Sciortino e Dario Riccioli, sostenevano l’abrogazione implicita del decreto legislativo luogotenenziale 264 del 1944 (a seguito della legge Gelmini 240/2010), norma su cui, tra le altre, Di Cataldo basava l’avvio del procedimento elettorale che lo scorso agosto vedeva eleggere Priolo a Magnifico.

A sostegno del ricorso di Maggio e Toscano scendeva in campo il Codacons (con gli avvocati Domenico Fabiano, Gino Giuliano e Carlo Rienzi); in favore del neo rettore (difeso dall’avvocato Marcello Clarich) e dell’Università, difesa dai legali dell’ente Giuseppina Claudia Coniglione e Vincenzo Reina (legittimati a rappresentare l’Ateneo innanzi ai giudici fin dall’inizio, come ha chiarito il Tar, dopo una contestazione dei ricorrenti), si schieravano però ben 136 professori, assistiti dagli avvocati Emiliano Luca e Salvatore Castorina (che ha difeso pure Di Cataldo).

La Prima sezione del Tar Catania (presidente Pancrazio Maria Savasta, giudici Giuseppe La Greca e Giuseppina Alessandra Sidoti, estensore) ha ritenuto vigenti e conciliabili con la legge Gelmini le norme del 1946, che attribuiscono i contestati poteri al decano, nel senso di professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo e non di età (contrariamente alla tesi dei ricorrenti).

Secondo i giudici «che sia il decano a rappresentare l’ente nel caso di specie al fine di evitare situazioni di stallo sul funzionamento dell’ente, nelle more delle consultazioni, è circostanza che appare coerente con i principi di autonomia costituzionalmente garantita che contraddistinguono l’ordinamento degli Atenei».

Il Tar, inoltre, ha sancito: «La rappresentanza legale in capo al decano in caso di dimissioni del rettore e del pro rettore è soluzione conforme all’autonomia universitaria e alle norme regolamentari e statutarie vigenti (che attribuiscono importanti compiti al decano) e non si pone in contrasto con la legge n. 240 del 2010».

In conclusione, con la lunga quanto attesa sentenza 526/2020, arrivata lunedì sera dopo l’udienza del 16 gennaio, il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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