Il Cga di Palermo blinda gli Ato rifiuti, società per azioni in liquidazione, dai recessi di ex province e comuni. Con una sentenza pubblicata in questi giorni, i giudici amministrativi hanno stabilito, infatti, che «durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio privato, non può recedere dal contratto di società».
La pronuncia riguarda il ricorso presentato dalla società Joniambiente di Giarre (Ambito territoriale ottimale Catania 1) contro il recesso da socio del comune di Randazzo, ma è destinata a riflettersi sul futuro di tutte le società d’ambito.
Appare utile premettere che in Sicilia ci sono 27 Ato rifiuti (26 spa e un consorzio), per legge costituiti nel 2002 e in liquidazione dal 2013, che in 10 anni d’attività hanno generato un «debito complessivo a carico della finanza pubblica, includendo la gestione dei commissari liquidatori e di quelli straordinari» di oltre 1 miliardo e 789 milioni di euro (Corte dei conti – Sezione controllo per la Regione Siciliana, delibere 131/2016 e 223/2017).
Tornando ai tentati «recessi» di ex province e comuni dagli «Ato rifiuti spa in liquidazione» - a seguito dell’entrata in vigore del «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (Tusp, decreto legislativo 175/2016, cosiddetta «legge Madia») -, sull’argomento il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga) si era già pronunciato, nel 2019 e nel 2020, con sentenza favorevole la prima volta e contraria la seconda.
Nel 2017, la Città metropolitana di Catania, applicando, appunto, la «legge Madia» sulla «revisione straordinaria delle partecipazioni», attivava la procedura di «recesso dalla Simeto Ambiente» spa in liquidazione (Ato rifiuti Catania 3), che la società impugnava al Tar etneo. Il Cga di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, riconosceva all’ex provincia il potere (anzi il dovere) di recedere da socio, vista l’«esistenza di una Srr» che si occupava «della stessa gestione dei rifiuti un tempo facente capo alla Simeto Ambiente» (sentenza 530/2019).
Nel 2019, il Libero Consorzio comunale di Ragusa avviava il recesso da socio dall’«Ato Ragusa Ambiente s.p.a in liquidazione».
La vicenda finiva al Tar Catania con rigetto del ricorso della società (Ato rifiuti Ragusa 1), che poi il Cga accoglieva sul presupposto che la stessa svolgeva ancora, rispetto alla Simeto Ambiente, «un ruolo operativo» nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti (sentenza 1121/2020).
L’anno scorso, il turno del comune di Randazzo, che ha deliberato il recesso da socio della «società Joniambiente s.p.a. in liquidazione». Contro l’atto consiliare, la società ha presentato ricorso al Tar Catania, che l’ha respinto, e poi al Cga di Palermo che giorni fa, invece, l’ha accolto.
Sul punto, condividendo le articolate argomentazioni difensive dell’Ato Joniambiente (avvocati i professori Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale, e Fabio Santangeli, ordinario di diritto processuale civile), il Cga ha sancito che il «Testo unico delle società pubbliche» non prevede «un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione» e ha sottolineato che l’articolo 2437-bis del codice civile «esclude espressamente la possibilità per il socio di recedere nella fase della liquidazione della società» a «tutela degli interessi dei creditori».
Sempre il Cga ha sollecitato ai soci pubblici, «nella gestione della fase di transizione dello scioglimento della società, un’attenzione maggiore (o comunque non inferiore) a quella rivolta alla liquidazione di società a capitale interamente privato» (sentenza 776/2021). In conclusione, il recesso da soci di una società di capitali in liquidazione è inibito dal codice civile, a tutela degli interessi sia dei soci sia dei creditori.
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