Catania

Venerdì 04 Luglio 2025

Omicidio Raciti, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento di Speziale allo Stato

La terza sezione Civile della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa l’8 giugno del 2023, che aveva condannato a 100mila euro di risarcimento per danni d’immagine, in favore del ministero dell’Interno e della Presidenza del consiglio dei ministri, Antonino Filippo Speziale, condannato a otto anni di reclusione per l’omicidio  preterintenzionale dell’ispettore di polizia Filippo Raciti, il 2 febbraio del 2007, negli scontri con ultra etnei fuori dallo stadio Massimino dove si disputava il derby col Palermo. La Suprema Corte, riconoscendo un difetto di motivazione, ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera e ha cassato la decisione di secondo grado rinviando a un nuovo collegio. Contro la decisione della Corte d’appello di Catania aveva presentato ricorso, che è stato rigettato dalla Cassazione, anche l'avvocatura dello Stato che aveva chiesto il ripristino del danno  patrimoniale stimato in primo grado in 15 milioni di euro, in concorso con Daniele Natale Micale, anche lui condannato per la morte di Raciti, che era stato cassato in secondo grado. Secondo la Cassazione «non è sufficiente la mera divulgazione delle immagini di un evento lesivo (riferendosi agli scontri degli ultras con le forze dell’ordine, ndr), ma è necessario dimostrare che da tale condotta sia derivato un effettivo pregiudizio all’immagine, intesa come reputazione» e ha sottolineato che «non è affatto detto che la visione di tali immagini abbia comportato discredito o una idea negativa dello Stato italiano e della sua capacità di reprimere le violenze». «La sentenza della Cassazione - afferma l’avvocato Giuseppe Lipera - segna un importante punto a favore di Antonino Speziale, annullando la condanna al risarcimento del danno all’immagine per le amministrazioni pubbliche e rinviando la questione alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio».

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