CATANIA. Il Fisco perde la causa e i soldi se la notifica è irregolare. Lo ha ribadito la Cassazione nell'ordinanza n. 23852, depositata il 7 novembre scorso, sottolineando che è compito dell'ente impositore provare la regolarità della notifica. E' stato respinto il ricorso del Comune di Catania contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania (sentenza 218/12/34, depositata il 13 giugno 2012) che aveva accolto le ragioni di un contribuente.
Nelle scorse settimane un'altra sentenza simile aveva stabilito che le cartelle esattoriali e avvisi di mora sono nulli se l'accertamento fiscale è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare. E il contribuente che vuole contestare la pretesa tributaria, può farlo chiamando in causa anche solo uno tra Ufficio delle Entrate e agente della riscossione. Lo ha sancito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 18651/14 che aveva respinto il ricorso presentato da Riscossione Sicilia contro la sentenza 235/12 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
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