CATANIA. Il Procuratore federale della Figc ha deferito alla Sezione Disciplinare del Tribunale federale nazionale il Catania calcio ed i tesserati Antonino Pulvirenti, Daniele Carri, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente e direttore sportivo della società etnea, Piero Di Luzio (titolare di un contratto con il Genoa) e Fernando Antonio Arbotti (agente di Calciatori) per responsabilità diretta e oggettiva in relazione a due gare del campionato di Serie B 2014/15.
Lo ha reso noto la Federcalcio, informando che la procura federale ha agito dopo aver esaminato gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed aver espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare.
Per Brescia-Catania del 9 maggio 2015, la Procura - spiega la Figc - ravvisa da parte dei deferiti la «violazione di cui all'art. 1bis comma 1 del Codice di giustizia sportiva (Cgs), per avere ognuno nelle rispettive qualità, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, violato i doveri di lealtà probità e correttezza».
Per Bologna-Catania, disputata il 27 aprile 2015, viene invece rilevata la presunta violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del Cgs, «per avere, ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del Bologna allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva».
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