CATANIA. I conventi religiosi sono esenti dall’Ici, per la scuola di proprietà dell'ente ecclesiastico invece l’imposta va pagata poiché non si tratta di un'attività religiosa per la quale spetta l'esenzione. Lo ha sancito la Commissione tributaria provinciale di Catania sottolineando che nel convento è implicito l'esercizio del culto e pertanto anche senza alcuna dimostrazione spetta il beneficio (sentenza n. 5703/02/15).
Il Comune aveva accertato l'omesso versamento Ici per dei fabbricati di proprietà di un ente ecclesiastico, quali una scuola, un convento ed un magazzino, spiega il Sole24Ore. Il provvedimento veniva impugnato dall'ente ecclesiastico, in quanto la norma sull'Ici prevede l'esenzione per tali categorie immobiliari quando utilizzate per scopi istituzionali.
Il Comune rilevava che il beneficio non spettava poiché gli immobili non erano destinati in via esclusiva allo svolgimento dell'attività di religione e, in ogni caso, con riferimento al convento, non era stata indicata la percentuale dello stabile adibita esclusivamente all'esercizio di culto. L'articolo 7 del decreto Ici prevede che sono esenti dall'imposta i fabbricati, e le relative pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto.
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