Il Parco dell’Etna contro la Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente e l’Assessorato dei Beni culturali di Palermo, sulla procedura di rilascio del nulla-osta, per le opere da realizzare intorno al vulcano.
Per la Soprintendenza e i Dipartimenti dell’Ambiente e dei Beni Culturali, è sempre obbligatorio il via libera paesaggistico dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale o dal
soprintendente, ma il Parco continua a ribadire: «La legge non lo prevede».
Su questo «conflitto», che mette in discussione (con danni economici rilevanti) almeno 4 anni di nulla-osta dell’ente Parco e le relative concessioni edilizie di ben 20 comuni che vi ricadono, i tre ordini etnei di architetti, ingegneri e geometri hanno chiesto l’intervento anche del presidente della Regione, Renato Schifani, per evitare una potenziale «class action» e la deriva verso una «babele procedurale».
Il Parco dell’Etna sostiene di non dover acquisire, per ogni nulla-osta, il parere paesaggistico dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (ove costituito e funzionante) - che dal 2012 ha sostituito i soppressi Comitati tecnico-scientifici dei parchi siciliani (articolo 11, comma 30, legge regionale 26/2012) - o dalla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali.
In senso opposto, si era espressa l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, dopo l’entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio (2004), in un parere del 28 dicembre 2018, reso alla Soprintendenza messinese, per dirimere un contrasto col Parco fluviale dell’Alcantara, che reclamava, al pari del Parco dell’Etna, la competenza paesaggistica.
Alle direttive ad uniformarsi al predetto parere, ricevute ad agosto e settembre scorsi, dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 3 di Palermo, il Parco dell’Etna ha replicato che la «norma attualmente in vigore (comma 5, dell’art. 24 della l.r. 14/1988)» prevede il rilascio del nulla-osta «secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497» (e quest’ultima sarebbe, appunto, l’autorizzazione paesaggistica).
Questa procedura è stata gradualmente semplificata (con varie sostituzioni e modifiche dell’originario articolo 24, comma 5, legge regionale 14/1988). Dal nulla-osta su parere del «comitato tecnico-scientifico», si è passati a quello «secondo criteri generali attuativi del regolamento dell’ente preventivamente determinati dal comitato tecnico-scientifico», di cui faceva parte sempre il
Soprintendente (articolo 4, legge regionale 34/1996).
Infine, si è pervenuti al rilascio del nulla-osta «secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’ente» (articolo 125, legge regionale 6/2001). Per il Tar Catania, così, il legislatore ha ritenuto di «delimitare l’alveo della discrezionalità in sede si autorizzazione di attività già ammesse con atto generale» (sentenza 2316/2008). Nell’attesa di nuove direttive, a seguito delle osservazioni inviate a settembre all’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, da Nicolosi il Parco dell’Etna continua a concedere nulla-osta con valenza di autorizzazione paesaggistica (applicando «i criteri generali già in possesso dell’Ente», approvati dal Comitato tecnico- scientifico), tranne per le per «attività innovative e/o per le quali non si dispone, comunque, dei criteri generali». L’attività autorizzativa è attuata in applicazione della «norma che assegna al Parco la competenza al rilascio del parere», nonché della giurisprudenza del Tar Catania, secondo cui «la Soprintendenza in virtù dell’art. 24 della l.r. n. 14/1988 viene a perdere ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sulle aree sotto il controllo dell’Ente Parco» (sentenza 1620/2018).
La Soprintendenza di Catania, intanto, a settembre ha comunicato ai 20 comuni, al Parco, ai citati Dipartimenti assessoriali e agli ordini professionali dei tecnici etnei che «gli atti autorizzatori che sono stati rilasciati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica sono da ritenersi inefficaci e come tali non possono essere sanati»; due settimane fa, è tornata in argomento sul tema abusivismo,
facendolo decorrere dal 2019 anziché dal 2012.
Il Tar Catania, la settimana scorsa, ha confermato il proprio orientamento del 2018, con una sentenza (3911/2023) in cui richiama anche un’altra sua pronuncia (2118/2023) e una del Consiglio di Giustizia amministrativa di Palermo (334/2020), che qualifica il nulla-osta del Parco come «un atto valutativo omnicomprensivo, volto ad assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 145, 146 e 167 del codice dei beni culturali».
La recente giurisprudenza amministrativa potrebbe essere risolutiva del «conflitto», a salvaguardia di investimenti privati e pubblici, nonché di bonus fiscali, di contributi pubblici e forse anche di opere del Pnrr, per milioni di euro, dei 20 comuni travolti da questo vortice burocratico.
Questi i comuni ricadenti nel Parco dell’Etna: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.
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