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Il Tar del Lazio conferma: niente serie D per il Giarre

Niente da fare per la società ASD Giarre 1946; non potrà partecipare al prossimo campionato di calcio di Serie D. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste con le quali la società siciliana sollecitava la sospensione cautelare tra l’altro della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 3 agosto 2022 di non accoglimento del suo ricorso e del precedente parere della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D) di esito negativo dell’istruttoria relativa alla sua domanda di iscrizione al Campionato di calcio di Serie D per la Stagione sportiva 2022-2023.
I giudici hanno ritenuto che allo stato «all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso», rilevando in particolare: «che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale; che, in ogni caso, il Comunicato ufficiale nr. 63 indica chiaramente, tra gli adempimenti relativi all’iscrizione, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico bancario e copia documento d’identità attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 dei rimborsi a calciatori e allenatori, adempimento da eseguire ‘entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022’; che il mancato rispetto di tale termine perentorio appare costituire giustificato motivo di esclusione, avuto riguardo a quanto ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in relazione ai termini previsti per gli adempimenti preliminari alle iscrizioni ai campionati di calcio, la cui perentorietà (nel caso di specie peraltro espressamente indicata) si fonda sulle esigenze organizzative delle federazioni, relative al regolare svolgimento dei campionati e subordinate al rispetto del principio della par condicio delle società partecipanti». In sostanza, per il Tar «il mancato rispetto del termine, dovuto a problematiche riferite a disguidi/ritardi contabili della banca di cui la società ha inteso servirsi, non integra un errore scusabile e non giustifica la rimessione in termini, avuto riguardo al generale canone di autoresponsabilità nella scelta dell’istituto bancario di fiducia».

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